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Sez. 1, Sentenza n. 3141 del 31/05/1979 (Rv. 399502 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI SOTTO IL REGIME DEL RD N 3269 DEL 1923 - TERMINE SEMESTRALE - NATURA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399502-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI SOTTO IL REGIME DEL RD N 3269 DEL 1923 - TERMINE SEMESTRALE - NATURA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*

Il termine semestrale, stabilito dall'art 146 della previgente legge di registro di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269, per la proposizione della domanda innanzi all'autorita giudiziaria, dopo l'esaurimento dei ricorsi davanti alle commissioni tributarie, ha carattere processuale, e, come tale, e soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, a norma dell'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742. (Conf 3426/75, mass n 377576).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)