Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 28/05/2014 (Rv. 631487 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Tutela della concorrenza e del mercato - Intese anticoncorrenziali tra imprese assicuratrici - Risarcimento del danno ex art. 33 della legge n. 287 del 1990 - Valutazione equitativa del danno - Ammissibilità - Fattispecie.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE
Nel giudizio promosso dall'assicurato ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere da imprese assicuratrici, l'ammontare del danno può essere determinato equitativamente - in ragione all'eccezionale difficoltà per il danneggiato di darne precisa dimostrazione - in una percentuale del premio pagato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congrua la determinazione del danno effettuata nella sentenza di merito nella misura del quindici per cento del premio pagato una volta che l'Autorità Garante per la Concorrenza aveva accertato, sulla base di un campione ritenuto significativo, che la media dei premi praticati in Italia rispetto alla media europea era cresciuta del sessantatre per cento tra il 1994 e il 2000).
Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)