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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9116 del 23/04/2014 (Rv. 630684 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | CERTALEX - Tutela della concorrenza e del mercato ai sensi della legge n. 287 del 1990 - Intesa orizzontale tra imprese assicuratrici - Domanda dell'assicurato di risarcimento del danno per il pagamento di premi superiori al dovuto - Atti del procedimento sanzionatorio svolto dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato - Natura - Prova privilegiata o presunzione "iuris tantum" del danno - Prova contraria - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2014-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630684-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE

Nel giudizio promosso dall'assicurato ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, posta in essere da compagnie assicuratrici, gli atti del procedimento, in esito al quale l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato una sanzione ad una determinata impresa, costituiscono una prova privilegiata, quando non una presunzione, del danno patito dal singolo assicurato. Ne consegue che la medesima impresa assicuratrice può fornire prova contraria del nesso causale tra l'illecito concorrenziale e il danno, ma non con argomentazioni generali, tese a rimettere in discussione i fatti costitutivi della sussistenza della violazione della disciplina sulla concorrenza, già valutati dall'Autorità Garante, bensì offrendo precise indicazioni su situazioni e comportamenti relativi ad essa e all'assicurato, idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita, ma da altri fattori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)