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Sez. L, Sentenza n. 7347 del 17/04/2004 (Rv. 572152 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Contrattazione collettiva - Fissazione di limiti massimi per il lavoro straordinario - Obbligo del datore di lavoro di informare il sindacato circa il numero di ore di lavoro straordinario svolto da ciascun dipendente - Mancata osservanza - Condotta antisindacale del datore di lavoro - Configurabilità - Procedimento di repressione antisindacale ex art. 28 st. lavoratori - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572152-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Ove la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, nel fissare i limiti massimi per il lavoro straordinario di ciascun dipendente, preveda anche l'obbligo del datore di lavoro di informare il sindacato in ordine al numero di ore di lavoro straordinario svolto dai dipendenti, l'inottemperanza a tale obbligo di informativa è idonea di per sè oggettivamente a configurare una ipotesi di condotta antisindacale ed a legittimare, in presenza degli altri presupposti di legge, il ricorso del sindacato al procedimento di repressione contemplato dall'art. 28 dello statuto dei lavoratori.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)