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Sez. L, Sentenza n. 16976 del 11/11/2003 (Rv. 568082 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Diritto del S.i.u.l.p. ad informativa trimestrale da parte dell'ente datore di lavoro - Configurabilità - D.Lgs 195/1955, d.P.R. 395/95 e Accordo Nazionale quadro del 12.6.1997 - Mancata osservanza - Condotta antisindacale del datore di lavoro - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568082-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Costituisce comportamento lesivo del diritto sindacale di informativa preventiva spettante al sindacato di polizia il mancato rispetto, da parte dell'ente datore di lavoro, dell'obbligo informativo a cadenza trimestrale desumibile, oltre che dal D.Lgs. 12.5.1995, n. 195, e dall'art. 25, lett. d), del d.P.R. 31.7.1995, n. 395, dall'Accordo Nazionale quadro del 12.6.1997, il cui mancato rispetto è atto a limitare l'esercizio dell'attività sindacale concernente la programmazione dello straordinario, del riposo compensativo e dei turni di reperibilità.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/1995 num. 195, DPR 31/07/1995 num. 395 art. 25, Contr. Coll. 12/06/1997

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)