Sez. 2, Sentenza n. 1264 del 15/02/1999 (Rv. 523249 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Decreto ingiuntivo - Opposizione - Procedimento ex art. 28 della legge n. 794/42 - Definizione con ordinanza - Necessità - Impugnazione solo con ricorso per Cassazione - Anche nel caso di ordinanza resa irritualmente in forma di sentenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE
La causa di opposizione a decreto ingiuntivo concernente prestazioni giudiziali di avvocato, soggetta alla procedura dettata dagli articoli 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794, deve essere definita con ordinanza impugnabile solo con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione e non con l'appello, ancorché il provvedimento sia eventualmente reso in forma di sentenza, avendo quest'ultima natura sostanziale di ordinanza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)