Sez. 2, Sentenza n. 2448 del 15/03/1994 (Rv. 485711 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ingiunzione - Opposizione | Prestazioni giudiziali di avvocato - Causa di opposizione a decreto ingiuntivo - Definizione con ordinanza resa irritualmente in forma di sentenza - Impugnabilità con ricorso ex art. III della Cost..
Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ingiunzione - Opposizione
La causa di opposizione a decreto ingiuntivo relativamente a prestazioni giudiziali di avvocato, soggetta alla procedura di cui agli artt. 28 e ss. legge 13 giugno 1942, n. 794, deve essere definita con ordinanza impugnabile solo con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. III Cost. e non con l'appello, ancorché il provvedimento sia reso irritualmente in forma di sentenza, avendo questa natura sostanziale di ordinanza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)