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Sez. 3, Sentenza n. 1332 del 09/02/1994 (Rv. 485255 - 01)

Responsabilità civile - Cose in custodia - Presunzione di colpa - Prova liberatoria | Fatto dello stesso danneggiato - Inclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485255-01

Responsabilità civile - Cose in custodia - Presunzione di colpa - Prova liberatoria

In tema di danno cagionato da cosa in custodia, l'art. 2051 cod. civ. pone una presunzione "iuris tantum" di colpa a carico di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, e, quindi l'obbligo di vigilare che la stessa, sottoposta al suo effettivo controllo, non arrechi danno. Siffatta presunzione di colpa comporta che il custode, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del "caso fortuito" al quale, va equiparata la "causa estranea", comprensiva altresì del fatto dello stesso danneggiato, sempre che questo abbia, nel determinismo dell'evento dannoso, un'autonoma efficienza causale e presenti carattere di inevitabilità rispetto alla sfera di azione del custode.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)