diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12500 del 04/12/1995 (Rv. 494931 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Onere dell'attore - Prova del danno subito - Sufficienza - Onere del convenuto - Prova del caso fortuito - Necessità.
Stato
decisa il 1995-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494931-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA

Nella responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare altresì la condotta commissiva od omissiva del custode produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1697

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)