Sez. 3, Sentenza n. 12500 del 04/12/1995 (Rv. 494931 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Onere dell'attore - Prova del danno subito - Sufficienza - Onere del convenuto - Prova del caso fortuito - Necessità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA
Nella responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare altresì la condotta commissiva od omissiva del custode produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)