Sez. T, Ordinanza n. 19150 del 11/06/2026 (Rv. 679170-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dogana - Rappresentanza indiretta - Responsabilità solidale - Procedura domiciliata - Onere di allegazione e prova della rappresentanza diretta.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di obbligazioni doganali, il rappresentante indiretto risponde in solido con l'importatore del maggior tributo dovuto per avere presentato la dichiarazione doganale, assumendo la veste di dichiarante; ne consegue che la contestata prassi dell'amministrazione doganale, secondo cui l'intermediario che sia titolare di procedura di domiciliazione deve necessariamente agire
nell'ambito della rappresentanza indiretta, è ininfluente ove non sia allegato e provato il conferimento, mediante apposita procura, del potere di agire in nome dell'importatore.
Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 199
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)