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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18627 del 03/07/2023 (Rv. 668245 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Spedizioniere rappresentante indiretto - Responsabilità in solido con l’importatore per avere presentato la dichiarazione - Conseguenze - Responsabilità oggettiva - Esclusione - Prova contraria.
Stato
decisa il 2023-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668245-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

La responsabilità dello spedizioniere rappresentante indiretto, il quale, ai sensi dell'art. 201, par. 3, prima parte, del CDC (Reg. CEE del 12 ottobre 1992 n. 2913), risponde delle obbligazioni doganali in solido con l'importatore per il fatto di aver reso la dichiarazione in proprio, ancorché per conto di quest'ultimo, non è qualificabile come responsabilità oggettiva, poiché egli può esimersi, in tutto o in parte, da essa, fornendo la prova di aver agito nella scrupolosa osservanza dei doveri, segnatamente d'informazione, derivantigli dalla diligenza qualificata cui, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., soggiace nell'espletamento dell'attività professionale e, comunque, dimostrando che il proprio comportamento sia stato improntato al rispetto del principio di buona fede, alle condizioni previste dall'art. 220, par. 2, lett. b, CDC ("ratione temporis" applicabile).

Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)