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Sez. 2, Sentenza n. 2484 del 18/03/1999 (Rv. 524265 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LITISCONSORZIO NECESSARIO | Violazione di distanze legali - Domanda di demolizione di parti comuni di un edificio condominiale - Proposizione nei confronti di tutti i condomini - Necessità - Contestuale denuncia di pericolo di distacco del rivestimento del fabbricato e domanda di misure cautelari - Ordine del giudice di eliminazione del pericolo verificatosi e domanda di risarcimento dei conseguenti danni - Nullità, dichiarata in appello, della sentenza non definitiva di arretramento del fabbricato per violazione del contraddittorio - Conseguenze - Nullità anche degli atti successivi di prosecuzione del giudizio di primo grado sulla domanda risarcitoria - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524265-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LITISCONSORZIO NECESSARIO

La domanda di arretramento di un edificio condominiale per violazione delle distanze legali deve esser proposta nei confronti di tutti i condomini, sì che, se invece è proposta soltanto nei confronti di alcuni di essi e dell'amministratore del condominio, unitamente alla richiesta di misure cautelari per il denunciato pericolo di distacchi del rivestimento del fabbricato, e nel corso del medesimo giudizio di primo grado, verificatisi questi ultimi, e ordinato ai convenuti di eliminare lo stato di pericolo, l'attore propone altresì domanda di risarcimento dei conseguenti danni, la nullità, dichiarata dal giudice di appello, della sentenza non definitiva di condanna all'arretramento di parti comuni dell'edificio perché emessa a contraddittorio non integro, determina la nullità anche degli atti successivi di prosecuzione del giudizio sulla domanda risarcitoria, nullità che peraltro deriva anche dalla connessione di tale domanda alla richiesta di interventi urgenti implicanti opere di ristrutturazione e consolidamento del fabbricato non rientranti nell'ordinaria manutenzione di esso e quindi nelle attribuzioni sostanziali e processuali dell'amministratore del condominio, e perciò da proporre anch'essa nei confronti di tutti i condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)