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Sez. 3, Sentenza n. 2301 del 01/03/2000 (Rv. 534514 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Eccezione di incompetenza - Onere del convenuto di eccepire l'incompetenza sotto tutti i criteri alternativamente previsti - Necessità - Contestazione parziale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534514-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

Poiché l'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. perché, in mancanza, la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (nella specie il giudice di merito aveva ritenuto valida l'eccezione proposta mediante la sola indicazione del giudice competente in quanto contenente l'affermazione implicita che "nessuno dei criteri previsti dal legislatore è in grado di condurre alla competenza del giudice adito" e la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha affermato l'esposto principio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)