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Sez. 2 - , Ordinanza n. 1627 del 19/01/2022 (Rv. 663638 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Risarcimento danni da inadempimento contrattuale - Debito di valore - Rivalutazione monetaria ed interessi compensativi - Cumulo - Ammissibilità - Interessi compensativi - Liquidazione - Modalità.
Stato
decisa il 2022-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663638-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)