Sez. 2 - , Ordinanza n. 1627 del 19/01/2022 (Rv. 663638 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Risarcimento danni da inadempimento contrattuale - Debito di valore - Rivalutazione monetaria ed interessi compensativi - Cumulo - Ammissibilità - Interessi compensativi - Liquidazione - Modalità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)