Sez. 1 - , Ordinanza n. 26202 del 06/09/2022 (Rv. 665749 - 01)
BORSA - IN GENERE | Dovere informativo a carico dell'intermediario - Violazione - Risarcimento dei danni - Interessi compensativi e rivalutazione monetaria - Decorrenza dalla sottoscrizione delle obbligazioni - Fondamento.
BORSA - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)