Sez. 6, Sentenza n. 2442 del 28/06/1999 Cc. (dep. 28/07/1999) Rv. 214078 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO | Incompetenza - Sentenza - Impugnabilità - Esclusione - Eccezione - Abnormità del provvedimento - Fattispecie: incompetenza dichiarata del giudice del dibattimento e trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, anziché al P.M.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO
Le sentenze di incompetenza sono sottratte agli ordinari mezzi di impugnazione, a meno che, a seguito della dichiarazione di incompetenza, non sia neppure ipotizzabile il conflitto previsto dagli artt. 28 e segg. cod. proc. pen.. Il che si verifica nei casi di abnormità del provvedimento negativo sulla competenza entro il cui ambito vanno ricondotti i provvedimenti con i quali l'incompetenza sia dichiarata senza designazione - neppure implicita - del giudice competente ovvero di designazione di un'autorità straniera ovvero inesistente. (Fattispecie in cui il giudice del dibattimento che dichiara la propria incompetenza, trasmette gli atti, anziché al pubblico ministero presso al giudice competente, direttamente a tale giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)