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Sez. 1, Sentenza n. 20156 del 25/01/2017 Cc. (dep. 27/04/2017) Rv. 270117 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Ordinanza di rigetto - Motivazione con cui il giudice ritiene di essere incompetente - Omessa indicazione del giudice competente - Abnormità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270117-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

È affetta da abnormità e pertanto è ricorribile per cassazione l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che, in dispositivo, rigetta l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, mentre in motivazione ritiene insussistente la competenza a provvedere, senza peraltro l'indicazione del giudice ritenuto competente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)