Sez. 1, Sentenza n. 16126 del 21/12/2001 (Rv. 551280 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Ricorso - Termine per la notifica - Natura dilatoria - Rinnovazione della notifica dopo la scadenza del termine - Ammissibilità - Fondamento.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
In tema di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, l'art. 274 cod. civ. disciplina un procedimento camerale che prescinde dall'instaurazione del contraddittorio attraverso la notificazione di copia del ricorso alla parte nei cui confronti s'intende promuovere l'azione e comporta per il giudice procedente il solo obbligo di sentire le parti ed il P.M., mentre l'assunzione di sommarie informazioni è rimessa quanto ai suoi termini alla sua discrezionale iniziativa officiosa; pertanto, versandosi al di fuori dei casi in è consentito al giudice fissare termini perentori, il termine eventualmente fissato dal presidente del tribunale per la notifica del ricorso ha natura meramente dilatoria e può esserne disposta la rinnovazione anche dopo la scadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)