Sez. 1, Sentenza n. 424 del 15/01/2000 (Rv. 532891 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimento - Caratteristiche - Audizione della parti e del P.M. - Obbligatorietà - Assunzione di sommarie informazioni - Discrezionalità - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
In tema di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, l'art. 274 cod.civ. disciplina un procedimento camerale sommario che prescinde dall'instaurazione del contraddittorio attraverso la notificazione di copia del ricorso alla parte nei cui confronti s'intende promuovere l'azione e comporta per il giudice procedente il solo obbligo di sentire le parti ed il P.M., mentre l'assunzione di sommarie informazioni è rimessa quanto ai suoi termini alla sua discrezionale iniziativa officiosa. Sicché, non viola le norme disciplinanti il procedimento il giudice che desuma le "specifiche circostanze" richieste dalla legge per l'ammissibilità dell'azione unicamente dalle dichiarazioni delle parti, senza estendere ulteriormente l'indagine al compimento d'attività istruttorie a richiesta di parte (la S.C. ha così respinto il ricorso della parte che lamentava il fatto che il giudice non avesse mai tenuto un'udienza camerale, ma aveva unicamente provveduto alla raccolta di sommarie informazioni, all'esito delle quali la parte stessa aveva solo potuto depositare una memoria difensiva, senza aver partecipato all'assunzione della prova).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)