Sez. 3, Sentenza n. 21985 del 24/10/2011 (Rv. 620245 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE | Erronea declaratoria d'inammissibilità dell'appello - Rimessione della causa al giudice di appello - Necessità - Esclusione - Fondamento - Coordinamento col principio della ragionevole durata del processo - Verifica della insussistenza di attività non necessarie per la tutela del contraddittorio o del diritto di difesa - Conseguenza - Impedimento alla cassazione con rinvio - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE
Il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'inutile allungamento dei tempi del giudizio. Ne consegue che, se una sentenza sia appellata dalla parte soccombente e dall'interventore "ad adiuvandum" sulla base di motivi identici, l'erronea declaratoria d'inammissibilità dell'appello proposto dall'interventore "ad adiuvandum", accertata in sede di legittimità, non può comportare di per sé la rimessione della causa al giudice di appello, tutte le volte che questi abbia comunque esaminato e deciso i motivi di gravame proposti dalla parte adiuvata. (Fattispecie in tema di risarcimento danni relativa ad appello proposto distintamente dalla società e dai soci accomandatari, in cui la Corte d'Appello, con ragionamento condiviso dalla S.C., ha rigettato per infondatezza l'impugnazione proposta dai soci e dichiarato inammissibile quella della società).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 358
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)