Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 07/07/2009 (Rv. 608951 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE | Erronea declaratoria d'inammissibilità dell'appello - Rimessione della causa al giudice di appello - Necessità - Esclusione - Fondamento - Coordinamento col principio della ragionevole durata del processo - Verifica della insussistenza di attività non necessarie per la tutela del contraddittorio o del diritto di difesa - Conseguenza - Impedimento alla cassazione con rinvio - Fattispecie in tema di inammissibilità dell'appello proposto da interventore "ad adiuvandum".
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE
Il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'inutile allungamento dei tempi del giudizio. Ne consegue che se una sentenza sia appellata dalla parte soccombente e dall'interventore "ad adiuvandum", sulla base di motivi identici, l'erronea declaratoria d'inammissibilità dell'appello proposto dall'interventore "ad adiuvandum", accertata in sede di legittimità, non può comportare di per sé la rimessione della causa al giudice di appello, tutte le volte che questi abbia comunque esaminato e deciso i motivi di gravame proposti dalla parte adiuvata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 358, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)