Sez. L, Sentenza n. 5814 del 06/11/1982 (Rv. 423562 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - PRESUPPOSTI.*
La pensione di Invalidità è legittimamente revocata quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti di legge, ciò che può conseguire tanto ad un effettivo miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato quanto ad un suo proficuo, continuativo e non usurante riadattamento al lavoro ed al venir meno o al ridursi dei fattori ambientali e socio-economici che già concorsero a determinare l'incapacità di guadagno. L'indagine in ordine a tali fattori secondari è, peraltro, superflua allorché sia esclusa la permanenza, a carico dell'assicurato, di infermità tali da incidere in misura apprezzabile sulla sua capacità di guadagno. (V 318/80, mass n 403702).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)