Sez. L, Sentenza n. 6894 del 17/12/1988 (Rv. 461130 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - COMPIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - CUMULO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DIRETTI SUPERIORI A LIRE CENTOMILA MENSILI CON I TRATTAMENTI ORDINARI DI DISOCCUPAZIONE - DIVIETO - PORTATA - INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI COLLEGATO AL PERIODO DI DISOCCUPAZIONE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - COMPIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - CUMULO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DIRETTI SUPERIORI A LIRE CENTOMILA MENSILI CON I TRATTAMENTI ORDINARI DI DISOCCUPAZIONE - DIVIETO - PORTATA - INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI COLLEGATO AL PERIODO DI DISOCCUPAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'art. 15 della legge 3 giugno 1975 n. 160 (riconosciuto costituzionalmente legittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 1986), vietando la cumulabilità, al compimento dell'età pensionabile, dei trattamenti pensionistici diretti superiori a lire centomila mensili a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (o di altre forme di previdenza sostitutiva dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che hanno dato titolo ad esclusione o esonero dell'Assicurazione stessa) con i trattamenti ordinari di disoccupazione, esclude non solo l'erogazione ai pensionati della indennità di disoccupazione ma anche l'accreditamento dei contributi figurativi, collegato per legge necessariamente al periodo di disoccupazione indennizzata.*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 4, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)