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Sez. L, Sentenza n. 7846 del 19/05/2003 (Rv. 563312 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - IN GENERE | Disoccupazione involontaria - Contributi figurativi - Automaticità - Esclusione - Presupposto - Atto di concessione dell'indennità di disoccupazione.
Stato
decisa il 2003-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563312-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - IN GENERE

Con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, sia dal testo dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952 n. 218 (che impone al fondo per l'assicurazione contro la disoccupazione di versare i contributi figurativi al fondo pensioni per lo stesso periodo per il quale corrisponde l'indennità al disoccupato, così palesando che si tratta di contributi figurativi ma non fittizi) sia dai lavori preparatori della stessa legge (che riconnettevano il beneficio ai soli casi di disoccupazione indennizzata), si desume che l'accredito della contribuzione figurativa, per le giornate di disoccupazione involontaria, non è automatico, ma presuppone che vi sia stato un atto discrezionale di concessione dell'indennità di disoccupazione, indipendentemente dalla successiva mancata della medesima.

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 4, Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)