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Sez. 2, Sentenza n. 3591 del 13/12/1972 (Rv. 361588 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) - JUS SUPERVENIENS - ANTERIORE SOPRAVVENIENZA - APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA - FATTISPECIE (SPESE NELLE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI).*
Stato
decisa il 1972-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361588-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) - JUS SUPERVENIENS - ANTERIORE SOPRAVVENIENZA - APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA - FATTISPECIE (SPESE NELLE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI).*

La sentenza acquista giuridica esistenza con la pubblicazione e dalla data di essa, sicche, ove nell'intervallo fra la pronuncia e la pubblicazione intervenga una legge innovativa che disciplini il rapporto controverso sotto il profilo sostanziale o processuale, il giudice deve ritornare sulla propria decisione per applicare le nuove norme. (nella specie, in cui l'attore aveva convenuto l' INPS chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di invalidita, la sentenza di appello - con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda dell'attore con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del giudizio, e l'attore-appellante era stato condannato al pagamento anche delle spese del giudizio di secondo grado - era stata deliberata prima e pubblicata dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969 n 153, la quale, all'art 57, esonera il lavoratore, rimasto soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, dal pagamento delle spese giudiziali, salva l'ipotesi della manifesta infondatezza o temerarieta di lite). (Conf 869'71, mass n 350758).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)