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Sez. 2, Sentenza n. 869 del 26/03/1971 (Rv. 350758 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA (DEPOSITO) - JUS SUPERVENIENS TRA LA PRONUNCIA E LA PUBBLICAZIONE - APPLICABILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI SPESE NEI GIUDIZI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI.*
Stato
decisa il 1971-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350758-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA (DEPOSITO) - JUS SUPERVENIENS TRA LA PRONUNCIA E LA PUBBLICAZIONE - APPLICABILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI SPESE NEI GIUDIZI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI.*

La sentenza acquista esistenza giuridica con la pubblicazione e dalla data di essà pertanto, se nell'intervallo tra la pronunzia e la pubblicazione interviene una legge innovativa che disciplina il rapporto controverso sia sotto il profilo sostanziale sia processuale, il giudice deve ritornare sulla propria decisione per applicare le nuove norme. (nella specie, nell'intervallo tra la pronuncia della sentenza impugnata, contenente condanna del lavoratore assicurato alle spese del giudizio a favore dell' INPS, era entrata in vigore la legge 30 aprile 1969, n 153, che dispone che il lavoratore soccombente nei confronti degli istituti di previdenza non puo essere condannato alle spese del giudizio, a meno che risulti che questo sia manifestamente infondato o temerario). (V 1315'70, mass n 347028).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)