Sez. 1, Sentenza n. 31900 del 16/06/2004 Ud. (dep. 21/07/2004) Rv. 229936 - 01
AZIONE PENALE (Cod. proc. pen. 1988) - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO | Reati militari - Uso di particolari formule - Necessità - Esclusione - Ragioni.
AZIONE PENALE (Cod. proc. pen. 1988) - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO
In tema di reati militari, la richiesta di procedere formulata dal comandante di corpo non è soggetta a particolari requisiti di forma, essendo sufficiente la manifestazione di volontà idonea a rimuovere un ostacolo di legge all'officialità dell'azione penale. Salva la forma scritta, essa può essere espressa in qualsiasi modo (diretto o indiretto), con espressioni esplicite o in termini equipollenti, essendo solo rilevante che dall'atto emerga con chiarezza la volontà di rimuovere l'ostacolo processuale e, quindi, di rendere possibile l'esercizio dell'azione penale contro il militare, resosi autore di uno dei reati compresi tra quelli elencati nell'art. 260 cod. pen. mil. pace.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)