Sez. 1, Sentenza n. 1080 del 19/11/1998 Ud. (dep. 26/01/1999) Rv. 212307 - 01
REATI MILITARI - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO | Adozione per gli stessi fatti di sanzione disciplinare - Preclusione della azione penale - Esclusione - Ragioni.
REATI MILITARI - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO
L'art. 65, comma 7, lett. a), del Regolamento di disciplina militare approvato con D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, nello stabilire che possano essere puniti con la consegna di rigore i "fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito della facoltà concessagli dalla legge penale", non esclude che la richiesta di procedimento, prevista dall'art. 260 C.P.M.P., possa essere ugualmente avanzata anche quando, per quei fatti, sia stata inflitta la suddetta sanzione disciplinare; ciò avuto riguardo all'assenza, nel vigente ordinamento, di un principio generale di alternatività tra l'azione disciplinare e la richiesta di procedimento penale, ragione per cui tale alternatività può essere riconosciuta solo sulla base di una espressa disposizione normativa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 260 CORTE COST., DPR 18/07/1986 num. 545 art. 58, DPR 18/07/1986 num. 545 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)