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Sez. 1, Sentenza n. 599 del 30/01/1986 (Rv. 444174 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - ART. 10 E 11 D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI MODIFICARE UN PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE DI CONDONO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1986-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444174-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - ART. 10 E 11 D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI MODIFICARE UN PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE DI CONDONO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Gli artt. 10 e 11 del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, conv. In legge 19 dicembre 1973 n. 823 - nella parte in cui prevedono, nel loro combinato contesto, il potere dell'amministrazione finanziaria di modificare (anche annullandolo) un precedente provvedimento di applicazione del condono ai sensi della stessa legge n. 823 - non contrastano con l'art. 24 cost., sotto il profilo di una possibile carenza di tutela del contribuente, poiché questi può impugnare sia il detto provvedimento di annullamento, sostenendo che la sottostante controversia era effettivamente definibile ed era stata in concreto definita in base e con l'osservanza delle norme del d.l. cit., sia l'imposizione, correlativa all'annullamento stesso, riproponendo, senza preclusioni, ogni possibile elemento di resistenza alla pretesa tributaria. (V 3936/84, mass n 435900).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 art. 10, Legge 19/12/1973 num. 823 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)