diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3936 del 05/07/1984 (Rv. 435900 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - IMPOSTE DI SUCCESSIONE - OPERATIVITÀ DEL CONDONO - LIMITI - CONTROVERSIE VERTENTI SU QUESTIONI DI DIRITTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - INDEBITO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - REVOCA DELL'INTERVENUTA DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA - POTERE DELL'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1984-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435900-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - IMPOSTE DI SUCCESSIONE - OPERATIVITÀ DEL CONDONO - LIMITI - CONTROVERSIE VERTENTI SU QUESTIONI DI DIRITTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - INDEBITO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - REVOCA DELL'INTERVENUTA DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA - POTERE DELL'UFFICIO.*

Il cosiddetto condono tributario, di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), opera, con riguardo alle imposte di successione, esclusivamente per le controversie di valutazione (art. 6 primo comma del citato decreto, come modificato dalla legge di conversione), e, pertanto, non è invocabile per quelle vertenti su questioni di diritto. In quest'ultimo caso, quando l'istanza del contribuente sia stata indebitamente accolta, resta consentito all'ufficio di revocare l'intervenuta definizione amministrativa, ai sensi dello art. 11 del predetto decreto. (V 4279/80, mass n 408143; (V 81/78, mass n 389369).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)