Sez. 2, Sentenza n. 531 del 01/02/1996 Cc. (dep. 27/07/1996) Rv. 205591 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Incidenza sulla legittimità dell'ordinanza di sospensione degli ingiustificati ritardi precedenti - Esclusione - Ragioni.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione
Le ragioni per cui il dibattimento ha avuto inizio con ritardo rispetto al rinvio a giudizio e l'eventuale mancanza di giustificazione dei lunghi "tempi morti" fra le udienze che precedono l'emissione, ai sensi dell'art. 304, secondo comma, cod. proc. pen., dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, non incidono sulla legittimità del provvedimento di sospensione, che viene adottato "ex ante" in vista del futuro svolgimento e della conclusione del processo e non con riferimento alle udienze passate, e che deve basarsi pertanto sull'esistenza di circostanze le quali, rendendo il dibattimento particolarmente complesso, fanno ritenere che sarà impedito nel prosieguo il rispetto degli ordinari termini custodiali di fase.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)