Sez. 2, Sentenza n. 191 del 23/01/1997 Cc. (dep. 20/05/1997) Rv. 207838 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Complessità del dibattimento - Ordinanza di sospensione pronunciata prima dell'apertura del dibattimento - Legittimità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Poiché l'art. 304, secondo comma, cod. proc. pen., prevede che l'ordinanza di sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare, nelle ipotesi previste, sia pronunciata nella <<fase del giudizio>>, al giudice è consentito disporre detta sospensione anche prima della relazione del pubblico ministero e della decisione sull'ammissione delle prove, ben potendosi riscontrare la sussistenza dei presupposti di legge (la particolare complessità del dibattimento e l'appartenenza dei reati contestati alle categorie indicate nell'art. 407 cod. proc. pen.) fin dalla fase degli atti preliminari al dibattimento o in quella introduttiva dello stesso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)