Sez. 5, Sentenza n. 12973 del 01/07/1977 Ud. (dep. 13/10/1977) Rv. 137110 - 01
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - OMESSA TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - SUSSISTENZA DEL DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - OMESSA TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - SUSSISTENZA DEL DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Il danno da tenere presente e da valutare, ai fini delle circostanze aggravanti e attenuanti, previste dall'art 219 della legge fallimentare, quale che sia l'ipotesi di bancarotta, fraudolenta o semplice, e quello che puo essere prodotto dal fatto reato e non quello cagionato dal fallimento e costituito dal passivo. Nell'ipotesi di bancarotta semplice per omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dalla legge, il danno puo essere rappresentato dall'impossibilita di ricostruire totalmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela degli interessi della massa dei creditori. (V mass n 134844).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)