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Sez. 2, Sentenza n. 12444 del 20/09/2000 (Rv. 540315 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. | Nella fase preliminare relativa alla ammissibilità dell'azione ed alla rilevanza del documento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540315-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M.

Nel giudizio di falso l'intervento del P.M. è necessario nella fase relativa all'accertamento del falso e non anche nella fase preliminare in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento, poiché soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)