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Sez. 2, Sentenza n. 3705 del 29/03/1995 (Rv. 491483 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. | Delibazione della querela e provvedimenti di ammissione o di non ammissione - Intervento del P.M. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491483-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M.

La querela di falso proposta in corso di causa non dà origine, di per sè, al procedimento di verificazione della prova documentale con esso impugnata - che, a pena di nullità, deve essere trattato e deciso in contraddittorio necessario del pubblico ministero - ma quell'effetto si realizza soltanto se e quando il giudice davanti al quale è stata proposta, a seguito di delibazione della sua ammissibilità e concreta utilità, ne autorizza la presentazione con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. Pertanto, alla preliminare delibazione della querela di falso ed alla pronuncia del provvedimento che ne autorizza la presentazione ovvero non la consente, il pubblico ministero resta estraneo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)