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Sez. 2, Sentenza n. 737 del 27/01/1988 (Rv. 457164 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE DELL'IMPROCEDIBILITÀ - DECISIONE IN BASE AGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1988-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457164-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE DELL'IMPROCEDIBILITÀ - DECISIONE IN BASE AGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEL GIUDICE.*

Qualora il fascicolo dell'appellante, regolarmente presentato e poi ritirato, non venga restituito entro il termine prescritto (art. 169 cod. proc. civ. e 111 disp. Att. Cod. proc. civ.), resta esclusa l'applicabilità della sanzione dell'improcedibilità dell'appello, prevista dall'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ. per il diverso caso della mancata presentazione del fascicolo medesimo, ed il giudice di appello deve decidere sul gravame in base agli Atti legittimamente a sua disposizione, fra i quali sono da includersi quelli contenuti nel fascicolo dell'appellante, tardivamente restituito, se la controparte non sollevi al riguardo alcuna eccezione ed il giudice ritenga di autorizzare il deposito tardivo. (Conf 1034/86, mass n 444546; (Conf 1847/85, mass n 439774; (Conf 5339/84, mass n 437057; (Conf 2552/83, mass n 427420; (Conf 3676/82, mass n 421650).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 169, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 169

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)