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Sez. 3, Sentenza n. 2552 del 11/04/1983 (Rv. 427420 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1983-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427420-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE.*

Qualora il fascicolo dell'appellante, regolarmente presentato e poi ritirato, non venga restituito entro il termine prescritto (art. 169 cod. proc. civ. e 111 disp. Att.), resta esclusa la applicabilità della sanzione dell'improcedibilità dell'appello prevista dall'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ. per il diverso caso dell'originaria mancata presentazione del fascicolo medesimo, con la conseguenza che il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli Atti a sua disposizione, fra i quali quelli contenuti nel fascicolo dell'appellante tardivamente costituito, se la controparte non abbia sollevato a riguardo alcuna eccezione ed il giudice stesso non ritenga di negare l'autorizzazione al deposito tardivo. (V 3676/82, mass n 421650).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)