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Sez. L, Sentenza n. 12965 del 21/05/2008 (Rv. 603259 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione di vecchiaia in regime internazionale - Liquidazione - Calcolo della pensione virtuale - Importo comprensivo della integrazione al minimo - Ammissibilità - Condizioni - Superamento del limite reddituale minimo - Diritto all'integrazione - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603259-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In tema di liquidazione della pensione di vecchiaia in regime internazionale, conformemente a quanto ha deciso la Corte di Giustizia europea con sentenza del 21 luglio 2005, la pensione del lavoratore migrante va calcolata comprendendovi l'integrazione al minimo solo previo accertamento che l'interessato sia in possesso dei limiti reddituali previsti dalla legge italiana (ex art. 6 della legge n. 638 del 1983), mentre, laddove detto limite venga superato, la pensione virtuale va calcolata senza includervi l'integrazione, attesa la doppia esigenza, da un lato, di non danneggiare il lavoratore e, dall'altro, di non fargli conseguire indebiti vantaggi per il fatto di aver lavorato in diversi paesi dell'Unione europea.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1971 num. 1408 art. 46, Legge 11/11/1983 num. 638 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)