Sez. L, Sentenza n. 22558 del 01/12/2004 (Rv. 579249 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione ai superstiti in regime internazionale - Cumulo di periodi di assicurazione maturati sotto stati diversi - Liquidazione della pensione - Calcolo della pensione virtuale - Considerazione della integrazione al minimo - Necessità .
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Conformemente al principio enunciato dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza 24 settembre 1998 (causa 132 del 1996), per determinare l'importo teorico della pensione virtuale, da assumere come base per il calcolo del pro-rata, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, della pensione ai superstiti della quale un soggetto sia titolare in dipendenza del cumulo (totalizzazione) di periodi di assicurazione maturati dal dante causa sotto la legislazione di diversi stati membri, va presa in considerazione (ai sensi dell'art. 46, n.2, lett. A, del regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408 e delle successive modifiche e integrazioni) l'integrazione al trattamento minimo - alla quale il dante causa aveva diritto, in relazione all'importo teorico - della stessa pensione virtuale.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1971 num. 1408 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)