Sez. 3, Ordinanza n. 24525 del 27/02/2013 Cc. (dep. 05/06/2013) Rv. 256422 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Deposito IVA - Introduzione di merce in libera pratica - Esenzione di imposta - Estrazione parziale dei beni - Reato - Configurabilità - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
In tema di contrabbando doganale, commette il reato previsto dall'art. 292 del d.P.R. n. 43 del 1973 chi, presentando dichiarazione doganale indicante l'utilizzo del deposito IVA per immissione in libera pratica di merce, ottiene la non applicazione dell'IVA quale diritto di confine al momento della importazione, e poi, quando procede all'estrazione, non fa autofattura. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta penalmente rilevante la differenza tra il quantitativo di merce risultante nelle bolle doganali e quanto, invece, estratto dal deposito IVA).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)