Sez. U, Sentenza n. 1161 del 22/04/1971 (Rv. 351280 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - FORMA DELLO STIPENDIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - FORMA PREDETERMINATA - SUFFICIENZA - PERCENTUALE SUGLI UTILI - AMMISSIBILITA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - FORMA DELLO STIPENDIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - FORMA PREDETERMINATA - SUFFICIENZA - PERCENTUALE SUGLI UTILI - AMMISSIBILITA.*
Ai fini della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, non e necessario che la retribuzione sia stabilita in Forma di stipendio, ma e sufficiente che la retribuzione stessa sia predeterminatà il che si verifica quando siano preventivamente stabiliti i criteri oggettivi per la sua concreta Determinazione e, quindi, anche se essa sia costituita da una percentuale sugli utili dell'attivita svolta. (Conf 1861'69, mass n 340987' V 2049'65).*
Riferimenti normativi: Legge 10/01/1957 num. 3 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)