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Sez. U, Sentenza n. 1161 del 22/04/1971 (Rv. 351280 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - FORMA DELLO STIPENDIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - FORMA PREDETERMINATA - SUFFICIENZA - PERCENTUALE SUGLI UTILI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351280-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - FORMA DELLO STIPENDIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - FORMA PREDETERMINATA - SUFFICIENZA - PERCENTUALE SUGLI UTILI - AMMISSIBILITA.*

Ai fini della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, non e necessario che la retribuzione sia stabilita in Forma di stipendio, ma e sufficiente che la retribuzione stessa sia predeterminatà il che si verifica quando siano preventivamente stabiliti i criteri oggettivi per la sua concreta Determinazione e, quindi, anche se essa sia costituita da una percentuale sugli utili dell'attivita svolta. (Conf 1861'69, mass n 340987' V 2049'65).*

Riferimenti normativi: Legge 10/01/1957 num. 3 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)