diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1443 del 22/04/1976 (Rv. 380162 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESTREMI - FATTISPECIE (CROCE ROSSA ITALIANA).*
Stato
decisa il 1976-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380162-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESTREMI - FATTISPECIE (CROCE ROSSA ITALIANA).*

Ricorrono gli estremi di un rapporto di pubblico impiego, come tale soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quando in favore di un ente pubblico non economico vengano effettuate prestazioni lavorative direttamente connesse ai fini istituzionali perseguiti dall'ente medesimo, con la continuita e regolarita necessarie al raggiungimento degli scopi a cui sono preordinate, con subordinazione gerarchica, con retribuzione determinata in misura fissa annuale o mensile, nonche in forza di atto scritto di assunzione, ancorche quest'ultimo contenga una diversa qualificazione del rapporto, o l'espressa esclusione della sua riconducibilita nell'ambito del pubblico impiego. (nella specie, le Sezioni Unite della SC, risolvendo un conflitto negativo di giurisdizione fra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo, hanno ravvisato un rapporto di pubblico impiego, e conseguentemente affermato la giurisdizione amministrativa, con riguardo alle prestazioni lavorative effettuate in favore della CRI da un'infermiera, la quale, in forza di lettere annuali di assunzione, era stata dall'ente destinata allo svolgimento di funzioni di assistente e vigilatrice sanitaria presso un ambulatorio scolastico, con la continuita necessaria al funzionamento dell'ambulatorio medesimo, con retribuzione fissa mensile e con subordinazione gerarchica e disciplinare agli organi superiori dell'ente, nonche agli organi scolastici dall'ente stesso all'uopo delegati). (V 222/75, mass n 373415; (V 14/74, mass n 367500; (V 2899/73, mass n 366526; (V 1161/71, mass nn 351280, 351282).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 1, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)