diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3580 del 17/07/1978 (Rv. 393082 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTI DISCIPLINARI - DISCIPLINA EX ART 7 DELLA LEGGE N 300 - INAPPLICABILITA - NORMATIVA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393082-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTI DISCIPLINARI - DISCIPLINA EX ART 7 DELLA LEGGE N 300 - INAPPLICABILITA - NORMATIVA EX LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA - LIMITI.*

Le Disposizioni dettate dall'art 7 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), in tema di procedimento per l'adozione delle sanzioni disciplinari, non sono applicabili ai licenziamenti per motivi disciplinari, i quali rimangono assoggettati alla normativa di cui alla legge 15 luglio 1966 n 604, salvo che i contratti collettivi prevedano procedure diverse e piu favorevoli per il lavoratore. (Conf 2989/76, mass n 381761).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)