Sez. 1, Ordinanza n. 896 del 14/04/1978 Cc. (dep. 29/05/1978) Rv. 139171 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - GIUDIZIO SULLA PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - DEFICIENZA MENTALE - RILEVANZA.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - GIUDIZIO SULLA PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - DEFICIENZA MENTALE - RILEVANZA.*
Il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, proprio perche fondato sui risultati del trattamento penitenziario individualizzato, dev'essere formulato tenendo presente la capacita differenziata di ogni detenuto, per condizioni di salute, quoziente intellettivo, estrazione sociale, preparazione e cultura, di giovarsi delle opportunita offertegli dagli operatori penitenziari nel corso del trattamento. Ne consegue che la deficienza mentale del condannato non puo essere considerata irrilevante ai fini del giudizio sulla partecipazione all'opera di rieducazione, occorrendo invece, in tal caso, una valutazione piu penetrante, diretta a stabilire se ed in quale misura i risultati negativi del trattamento individualizzato siano ascrivibili alla deficienza mentale o fisio-psichica del condannato ovvero ad una scelta di non collaborazione da parte dello stesso.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)