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Sez. 1 - , Sentenza n. 2421 del 07/12/2018 Cc. (dep. 18/01/2019) Rv. 274799 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata – Partecipazione all’opera di rieducazione – Giudizio – Patologie fisiche o mentali – Rilevanza – Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274799-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di concessione della liberazione anticipata, il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione deve tener conto dei risultati del trattamento individualizzato, alla luce della capacità differenziata di ciascun detenuto, per condizioni di salute, quoziente intellettivo, estrazione sociale, preparazione e cultura, di giovarsi delle opportunità offertegli dagli operatori; conseguentemente, nel caso in cui il detenuto sia affetto da patologie fisiche o mentali, è necessaria una valutazione particolarmente penetrante, diretta a stabilire se ed in quale misura gli eventuali risultati negativi del trattamento siano ascrivibili ad una condizione di deficienza del medesimo ovvero ad una sua sanzionabile scelta di non collaborazione. (Conf. Sez. 1, n. 108 del 1994, Rv. 196661-01; Sez. 1, n. 2731 del 1989, Rv. 180108-01; Sez. 1, n. 896 del 1978 Rv. 139171-01).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)