Sez. L, Sentenza n. 13575 del 02/07/2015 (Rv. 635847 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento del giornalista per ragioni aziendali - Omessa informativa al comitato di redazione ex art. 34 lett. d) del c.c.n.l dei giornalisti del 11 aprile 2001 - Inefficacia - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Il licenziamento del giornalista per giustificato motivo oggettivo dovuto a ragioni aziendali è inefficace ove, in violazione dell'art. 34, lett. d) del c.c.n.l. dei giornalisti del 11 aprile 2001, non sia stato preventivamente richiesto il parere del comitato di redazione, mediante trasmissione di specifica informativa circa i provvedimenti che si intendono adottare, trattandosi di adempimento previsto come obbligatorio e posto a garanzia dei diritti dei lavoratori oltre che dei sindacati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1371, Contr. Coll. 11/04/2001 art. 34 com. 2 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)