Sez. L, Sentenza n. 10337 del 22/04/2008 (Rv. 603024 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Violazione di una norma contrattuale collettiva - Effetti previsti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro - Permanenza dell'obbligo retributivo - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di licenziamento, gli effetti previsti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e succ. mod. non conseguono alla pretesa violazione di una norma contrattuale collettiva (nella specie l'art. 34 C.C.N.L. per i giornalisti), atteso che le conseguenze stabilite dai commi primo, quarto e quinto dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, così come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono esplicitamente connesse alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o all'annullamento dello stesso perchè intimato in difetto di giusta causa o giustificato motivo o, ancora, alla dichiarazione di nullità. Ne deriva che, allorquando si verta in casi di inefficacia previsti da una norma di natura contrattuale, il negozio di licenziamento è privo di effetto con prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro e permanenza, in capo al datore di lavoro, dell'obbligo retributivo fino all'effettiva reintegrazione del dipendente o al suo valido ed efficace licenziamento.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)