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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 709 del 1988

Decisione
decisa il 1988-06-09, depositata il 1988-06-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:709
Massime
4

Massime (4)

Massima n. 12222

  • Edilizia e urbanistica
  • Nuovi edifici in zone rurali
  • Regione toscana
  • Vincoli alle concessioni edilizie
  • Travalicamento dei limiti imposti dai principi fondamentali della normativa statale alla potestà legislativa regionale
  • Manifesta infondatezza.
  • L. reg. toscana 19 febbraio 1979 n.10, artt.2, 3, 8.
  • Cost. art. 117.
Leggi la massima
EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI. I principi della legislazione statale prevedono una normativa differenziata, per le zone agricole, rispetto a quella relativa ad altre zone. (È manifestamente infondata, in riferimento all'art.117 Cost., la questione di legittimita'costituzionale degli artt.2, 3 e 8 l. reg. Toscana 19 febbraio 1979 n.10, in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonché le modificazioni degli stessi, non si limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto agricolo, ma disporrebbero un vincolo inedificativo generalizzato, travalicando i limiti assegnati dai principi fondamentali della normativa statale alla potestà legislativa regionale).

Norme impugnate

  • art. 2 legge regionale Toscana 19 febbraio 1979, n. 10
  • art. 3 legge regionale Toscana 19 febbraio 1979, n. 10
  • art. 8 legge regionale Toscana 19 febbraio 1979, n. 10

Parametri

Massima n. 12223

  • Edilizia e urbanistica
  • Nuovi edifici in zone rurali
  • Regione toscana
  • Vincoli alle concessioni edilizie
  • Vincolo di inedificabilità
  • Disparità di trattamento nei confronti della categoria degli agricoltori
  • Manifesta infondatezza.
  • L. reg. toscana 19 febbraio 1979 n.10, artt.2, 3, 8.
  • Cost. art. 3.
Leggi la massima
EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI. Non vi è disparità di trattamento quando una diversa valutazione sulla edificabilità delle zone agricole non si ricollega ad una distinzione tra cittadini, ma solo alla particolare destinazione dei beni. (È manifestamente infondata, in riferimento all' art.3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt.2, 3 e 8 l. reg. Toscana 19 febbraio 1979 n.10, in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonché le modificazioni degli stessi, non si limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto agricolo, ma disporrebbero un vincolo inedificativo generalizzato, a solo svantaggio della categoria degli agricoltori).

Norme impugnate

  • art. 33 legge regionale Toscana 19 febbraio 1979, n. 10
  • art. 2 legge regionale Toscana 19 febbraio 1979, n. 10
  • art. 8 legge regionale Toscana 19 febbraio 1979, n. 10

Parametri

Massima n. 12224

  • Edilizia e urbanistica
  • Nuovi edifici in zone rurali
  • Regione toscana
  • Vincoli alle concessioni edilizie
  • Vincoli di inedificabilità
  • Libertà di circolazione, di soggiorno, di iniziativa economica
  • Violazione
  • Manifesta infondatezza.
  • L. reg. toscana 19 febbraio 1979 n.10, artt.2, 3, 8.
  • Cost. artt.16, 41.
Leggi la massima
EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI. I vincoli posti dalle leggi in materia urbanistica non incidono nella libertà di circolazione e di soggiorno e, d'altra parte, non è fondatamente sostenibile la esistenza di un nesso tra i vincoli di edificabilità stabiliti in zona agricola e la compressione illegittima dell'iniziativa economica. (È manifestamente infondata, in riferimento agli artt.16 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt.2, 3 e 8 l. reg. Toscana 19 febbraio 1979 n.10, in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonché le modificazioni degli stessi, non si limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto agricolo, ma disporrebbero un vincolo inedificativo generalizzato nei confronti della categoria degli agricoltori, limitando con ciò tutti gli altri soggetti nella libertà di circolazione e di soggiorno, e in quella di iniziativa economica).

Norme impugnate

  • art. 3 legge regionale Toscana 10 febbraio 1979, n. 10
  • art. 2 legge regionale Toscana 10 febbraio 1979, n. 10
  • art. 8 legge regionale Toscana 10 febbraio 1979, n. 10

Parametri

Massima n. 12225

  • Edilizia e urbanistica
  • Nuovi edifici in zone rurali
  • Regione toscana
  • Vincoli alle concessioni edilizie
  • Conviventi entro il terzo grado di parentela ed affinità- lesione degli interessi alla formazione della famiglia, alla salute e al lavoro
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza.
  • L. reg. toscana 19 febbraio 1979 n.10, art. 3.
  • Cost. artt. 31, 32, 35.
Leggi la massima
EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI. Nella predisposizione di particolari vincoli di edificabilità in zone rurali è palesemente da escludere la abilitazione delle esigenze aziendali e familiari degli agricoltori, quando la legge, nel quadro della pianificazione territoriale e nel rispetto della destinazione agricola, comunque preveda la possibilità di ampliamenti degli edifici, nei limiti delle dimensioni prefissate, in correlazione alla concreta necessità delle famiglie dei coltivatori. (È manifestamente infondata, in riferimento agli artt.31, 32 e 35 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. reg. Toscana 19 febbraio 1979 n.10, in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonché le modificazioni degli stessi, dispone particolari limitazioni in relazione ai conviventi entro il terzo grado di parentela ed affinità, ledendo pertanto gli interessi, costituzionalmente tutelati, alla formazione della famiglia, alla salute e al lavoro).

Norme impugnate

  • art. 3 legge regionale Toscana 19 febbraio 1979, n. 10

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 8 della legge della Regione Toscana 19 febbraio 1979, n. 10, (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1983 dal Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di Barbagallo Salvatore, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento della Regione Toscana; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che, il Tribunale di Siena, nel corso del procedimento penale pendente in grado di appello a carico di Barbagallo Salvatore, imputato di avere operato la trasformazione di un annesso agricolo per necessità inerenti alla coltivazione e custodia del fondo dopo il rifiuto espresso dall'Amministrazione Comunale a rilasciare la relativa concessione edilizia, ai sensi della legge regionale della Toscana 19 febbraio 1979, n. 10, ha sollevato, con ordinanza del 16 dicembre 1983, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 8 della stessa legge: A) in riferimento all'art. 117 Cost., in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonché le modificazioni degli stessi, non si limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto agricolo, ma disporrebbero un vincolo inedificativo generalizzato, travalicando i limiti assegnati dai principi fondamentali della normativa statale alla potestà legislativa regionale; B) in riferimento agli artt. 3, 16 e 41 Cost. in quanto, in violazione del principio di uguaglianza, il vincolo di non edificabilità sarebbe escluso solo nei confronti della categoria degli agricoltori, mentre tutti gli altri soggetti sarebbero limitati dalla normativa in questione sia nella libertà di circolazione e di soggiorno, sia in quella di iniziativa economica; C) in riferimento agli artt. 31, 32 e 35 Cost. Tale censura è rivolta essenzialmente all'art. 3 della legge regionale della Toscana 19 febbraio 1979, n. 10, il quale, disponendo limitazioni alle edificazioni e ristrutturazioni - in particolare, stabilendo che gli edifici rurali di nuova costruzione destinati ad abitazione dei coltivatori non possono eccedere i mq. 110, oltre a mq. 70 per tutti i conviventi entro il terzo grado di parentela ed affinità lederebbe gli interessi, costituzionalmente tutelati, alla formazione della famiglia, alla salute e al lavoro; che nel giudizio è intervenuta la Regione Toscana, che ha concluso per la infondatezza della questione sollevata;
punto 2
Considerato che, quanto alla censura sub A), il "vincolo generalizzato inedificativo" disposto, secondo il giudice a quo, dalla legge in esame, in realtà non è che una disciplina del territorio in conformità agli strumenti urbanistici - suscettibili di varianti, come previsto dall'art. 1, u.c., della legge regionale n. 10 del 1979 - in piena armonia con i principi della legislazione statale che prevedono una normativa differenziata, per le zone agricole, rispetto a quella relativa ad altre zone; che, con riferimento ai rilievi sub B), le norme in questione non determinano alcuna disparità di trattamento, in quanto la valutazione sulla edificabilità delle zone agricole non si ricollega ad una distinzione tra cittadini, ma solo alla particolare destinazione dei beni; che nemmeno è ravvisabile alcuna violazione dei principi di cui agli artt. 16 e 41 Cost., in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, (v. sent. 64 del 1963) i vincoli posti dalle leggi in materia urbanistica non incidono nella libertà di circolazione e di soggiorno e, d'altra parte, non è fondatamente sostenibile la esistenza di un nesso tra i vincoli di edificabilità stabiliti in zona agricola e la compressione illegittima dell'iniziativa economica; che, quanto alla questione sub C), è palesemente da escludere la abilitazione delle esigenze aziendali e familiari degli agricoltori, dedotta nell'ordinanza di rimessione, avuto riguardo alla circostanza che, nel quadro della pianificazione territoriale e nel rispetto della destinazione agricola, la legge regionale n. 10 del 1979 ha comunque previsto, come risulta dal terzo comma dell'art. 3, la possibilità di ampliamenti degli edifici, nei limiti delle dimensioni prefissate, in correlazione alla concreta necessità delle famiglie dei coltivatori;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 8 della legge della Regione Toscana 19 febbraio 1979 n. 10, (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) sollevata dal Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 3, 16, 31, 32, 35, 41 e 117 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze