Sez. 5, Sentenza n. 14013 del 15/04/2026 Cc. (dep. 17/04/2026) Rv. 289808-01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Convalida del trattenimento amministrativo delle persone straniere - Annullamento con rinvio - Giudizio di rinvio - Decisione - Termini - Individuazione - Disciplina di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, in caso di annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di un decreto di convalida del trattenimento, trova applicazione il termine previsto dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., con sospensione dell'efficacia del provvedimento di trattenimento, originariamente convalidato, fino all'esito del giudizio di rinvio. (In motivazione, la Corte ha precisato che alla convalida del trattenimento sono applicabili le norme dettate in materia di misure cautelari personali in quanto il provvedimento determina, al pari di queste, una temporanea privazione di libertà , funzionale ad assicurare l'espulsione coatta della persona dal territorio nazionale).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)