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Sez. 2, Sentenza n. 26920 del 12/06/2025 Cc. (dep. 23/07/2025) Rv. 288480-04

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Decisione della Cassazione che annulla l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento del provvedimento genetico - Immediata esecutività - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288480-04

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, la decisione della Corte di cassazione che, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annulli l'ordinanza del tribunale del riesame, che, a sua volta, aveva caducato il provvedimento "genetico", non è immediatamente esecutiva, dovendo essere salvaguardata, a fronte dell'iniziale annullamento dell'ordinanza applicativa del vincolo, la libertà personale dell'indagato, fino alla nuova pronuncia del tribunale del riesame. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, in caso di conferma, all'esito del giudizio di rinvio, del titolo cautelare, l'esecutività della decisione, anche in caso di nuova proposizione del ricorso per cassazione, è immediata, operando il disposto dell'art. 588, comma 2, cod. proc. pen.).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)